Svolta storica della Corte Costituzionale: illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il cognome del padre

Svolta storica della Corte Costituzionale: illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il cognome del padre

Svolta storica della Corte Costituzionale

“Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre”

A partire dalla vicenda giudiziaria di una famiglia lucana, la Corte Costituzionale ha scardinato una volta per tutte il dogma patriarcale del cognome paterno, scrivendo una pagina storica del nostro ordinamento.

In particolare, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Potenza, chiamata ad esprimersi in secondo grado sulla necessità di tutelare il diritto alla vita privata e familiare di una minore alla quale era stata negata l’attribuzione del solo cognome materno, come richiesto per uniformità con il cognome attribuito alle sorelle maggiori, la Consulta ha sottoposto le norme che regolano l’attribuzione del cognome alla prova di compatibilità con gli articoli 2, 3 e 117 primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola dell’attribuzione automatica del cognome paterno.

Sollecitando, senza esito, il legislatore a intervenire sulla materia, l’incompatibilità della prevalenza del patronimico con il valore fondamentale dell’uguaglianza era già stata riconosciuta in molteplici pronunciamenti della Consulta, sin da quando, con la sentenza n. 133 del 1970, i giudici costituzionali avevano escluso che residuassero ragioni di salvaguardia dell’unità familiare a giustificare la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome poiché «è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l’unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» per poi giungere a stigmatizzare espressamente, con la pronuncia n. 61 del 2006, il sistema di norme sull’automatica attribuzione del cognome paterno quale “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (…) e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, fino alle più recenti sentenze 286/2016 e, da ultimo, la nota ordinanza n. 18/2021 di “autorimessione” della questione a se stessa.

Con la decisione in commento, la Corte costituzionale evidenzia la necessità della condivisione della scelta del cognome, in quanto elemento essenziale dell’identità personale di ogni individuo, rispetto al quale non sono più legittimi spazi per irragionevoli automatismi che escludono ingiustificatamente la componente femminile della coppia.

Per effetto di tali statuizioni, si dovrà consentire ai genitori di scegliere concordemente il cognome da attribuire al figlio, potendo gli stessi, a differenza di quanto accaduto sinora, indicare anche il solo cognome materno, mentre, nell’ipotesi di mancata manifestazione di una scelta specifica, non varrà più la regola dell’automatica attribuzione del cognome del padre, bensì verranno attribuiti al figlio entrambi i cognomi.

In attesa del deposito della sentenza, l’Adgi sezione di Potenza, congratulandosi con l’Avv. Giampaolo Brienza, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e consigliere del CNF, che ha patrocinato la causa dinnanzi alla Corte costituzionale, e con il procuratore delle parti nel giudizio a quo, l’Avv. Domenico Pittella del Foro di Lagonegro, docente e dottore di ricerca in diritto civile, esprime soddisfazione per una decisione che adegua, anche in quest’ambito, l’ordinamento giuridico ai principi di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e di parità tra uomo e donna, ponendosi nel solco dell’attribuzione di una sempre maggiore autonomia nelle scelte riguardanti gli status familiari, e auspica che il legislatore sappia dare con sollecitudine adeguata forma ai principi di diritto che la Consulta ha riaffermato definitivamente.

Avv. Floriana Gallo – vice Presidente ADGI Potenza

Avv. Micol Colangelo – socia ADGI Potenza