Ordinanza n.18 2021 della Corte Costituzionale – Riflessioni

Ordinanza n.18 2021 della Corte Costituzionale – Riflessioni

Con ordinanza n.18 dell’11 febbraio 2021 la Corte Costituzionale ha riproposto la questione del cognome da dare al nascituro.

Questa volta, la situazione sottoposta all’attenzione, riguardava il cognome da attribuire ad un bambino, nato fuori dal matrimonio (art.262 c.c. comma 1). Entrambi i genitori erano concordi nell’attribuire al bambino il cognome della madre.

La Corte, rifacendosi anche a sue precedenti pronunce, ha ribadito il contrasto con la Costituzione (art.2,3 e117, quest’ultimo in relazione agli artt.8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n.848 del 4/08/1955)

In sintesi, la Corte sostiene “che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza fra uomo e donna. Né può farsi riferimento all’identità personale dei figli, né alla salvaguardia dell’unità famigliare, in quanto ci sono sistemi diversi di determinazione del nome, ugualmente idonei a salvaguardare l’unità della famiglia, senza comprimere l’uguaglianza e l’autonomia dei genitori”

Infine la Corte ancora una volta invita il legislatore a porre rimedio: “In attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità ecc.…”

Ovviamente la pubblicazione di questa ordinanza e la sua diffusione ha riaperto un dibattito mai cessato sulla parità di genere, tanto conclamata ma non ancora applicata seriamente e sostanzialmente.

Le opinioni contrarie vanno, appunto dall’identità e unità della famiglia, comprendendo anche le unioni di fatto (almeno per una parte), a quelle stravaganti: creare disordini e problemi agli uffici anagrafici dei comuni e così via. Banali e direi ridicoli ma che nascondono un radicamento profondo di una mentalità maschilista. Che dopo secoli di predominio ha paura di perdere, questa volta si, la propria identità basata su presupposti di diseguaglianza e di supremazia.

“Il regalo più prezioso che il padre possa dare al figlio. La madre dona il corpo. Il padre consegna, l’appartenenza ad una storia, ad una comunità, ad una famiglia. Eliminare per legge il dovere del padre di dare il cognome ai figli non è una conquista di civiltà, ma un passo verso l’oblio della tradizione e in definitiva verso la dissoluzione della famiglia.” Giustificazioni e parole che si commentano da sé, ma che sono il centro della questione.

L’attribuzione di un cognome non è un problema giuridico, ma un problema culturale. Certo la legge può dare e dà un contributo alla sua realizzazione, ma se non si cambia modi pensare, modi di comportarsi, modi di essere, sarà solo un mutamento formale che di fatto avrà poca applicazione.

Dissoluzione della famiglia, della coppia, identità, tradizione, sono tutte parole che hanno un comune denominatore: superiorità di un essere umano su di un altro in funzione del proprio sesso e ancora di più, considerare la moglie/ compagna come qualcosa di proprio, un oggetto di proprietà.

Un nucleo famigliare non si fonda sul cognome, l’unità non dipende dal nome che porti, né l’identità di una persona viene meno se porta il cognome della madre.

I valori non nascono da un fatto formale, ma da un profondo rispetto che ognuno di noi deve avere nei confronti dell’altro, dalla considerazione che siamo uguali e che il sesso o meglio ancora il genere non può essere motivo di differenza e soprattutto che si tratta di due persone e non di una persona e di un oggetto. Se non si accettano questi presupposti nulla concretamente cambierà. Come molto poco è cambiato nonostante, la normativa vigente. Tanto che si sta parlando ancora di abbattere le differenze di genere.

Allora partiamo dalla legge. Cominci il legislatore a cambiare tutta la normativa che presenta ancora delle disparità come, quelle che regolano l’attribuzione del cognome, si faccia una rilettura di tutte le altre adeguandole alla Carta Costituzionale. Come ripetutamente chiede la Corte Costituzionale.

Si tenga accanto a sé ogni volta che si scrive una nuova legge la nostra Costituzione, così forse ci saranno meno pronunce di incostituzionalità. Ma il lavoro più grande da fare per avere una reale e concreta uguaglianza è quello culturale, quello di far comprendere fin dalla nascita che non ci sono diversità che come recita l’art.3 comma 1” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

Solo quando avremo una vera uguaglianza potremmo finalmente considerarci Persone libere

 

Avv. Anna Chiumeo

Presidente ADGI Sezione di Trani

 

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