Commento al comunicato del 27.4.2022 della Corte Costituzionale
“Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre”
In occasione dell’udienza del 27 aprile 2022 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che, nel nostro ordinamento, regolano l’attribuzione del cognome ai figli.
La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bolzano ha ad oggetto l’art. 262 c.c. nella parte in cui non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.
Sul punto, già con la sentenza n. 61 del 2006 la Corte si è pronunciata sull’argomento affermando che: «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna».
Tuttavia, il ricorso non venne accolto poiché una dichiarazione di incostituzionalità avrebbe lasciato un vuoto normativo colmabile solamente dal Parlamento: « non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia».
La Corte Costituzionale successivamente è tornata sull’argomento con la sentenza n. 286 del 2016 con cui ha stabilito che la disparità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome dei figli, «in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica» e, inoltre, che «la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno».
Quindi già è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che in Italia non consentivano ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno.
Tuttavia, la possibilità di attribuire il solo cognome materno risultava ancora preclusa dall’art. 262, comma 1 c.c., anche all’esito della sopracitata sentenza ove, come poc’anzi richiamato, si era riconosciuta, solamente, la possibilità di aggiungere al cognome del padre quello della madre.
La Consulta continuando il percorso già stabilito nel 2016, sull’inidoneità dell’attuale disciplina a contemperate gli interessi tutelati dall’ordinamento con l’ordinanza n. 18 del 2021 ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma c.c., nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché del cognome di entrambi.
In attesa di poter esaminare le motivazioni della Corte, nel comunicato del 27 aprile la Consulta ha sancito che:
• “le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”;
• “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.”;
• “Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.
La Corte Costituzionale con tale decisione, già storica, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che stabiliscono l’automatismo del patronimico con riferimento sia ai figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio, che a quelli adottivi.
La sentenza verrà depositata nelle prossime settimane, ma la Consulta ha nuovamente invitato il Parlamento a occuparsi delle nuove leggi sull’attribuzione del cognome ai figli, indicando chiaramente i principi da seguire: i genitori potranno decidere se dare ai figli solo il cognome del padre, solo quello della madre, oppure entrambi, nell’ordine che preferiscono.
Così, le nuove generazioni saranno affrancate, sotto tale profilo, da una visione patriarcale ed arcaica, fin dalla nascita di una vita.
Avv. Irma Conti
Presidente Nazionale ADGI