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Come iscriversi ad ADGI

 

Per iscriversi all’ADGI occorre scaricare il modulo iscrizione e la scheda socia (con informativa privacy e consenso al trattamento dei dati), compilarli, firmarli e inviarli alla Sezione di zona più vicina. Si possono utilizzare i PDF seguenti:

 

 

Per costituire una nuova sezione occorre che almeno 5 socie presentino istanza al Consiglio Nazionale di Presidenza. A tal fine, vi invitiamo a scaricare la scheda costituzione nuova sezione qui sotto allegata in pdf, compilarla e firmarla in tutte le sue parti, quindi a trasmetterla alla Segreteria Nazionale.

 

 

Dallo statuto ADGI:

Art. 7. Sono ammesse a fare parte dell’Associazione tutte le laureate in giurisprudenza, che svolgano o abbiano svolto attività di avvocato, sia come libere professioniste che in uffici legali privati e pubblici, le notaie, le magistrate, le docenti universitarie e le docenti in materie giuridiche di istituti superiori di secondo grado; possono essere socie anche le praticanti avvocate e notaie, le ricercatrici e le dottorande universitarie.

Le socie, al momento dell’iscrizione e per tutta la permanenza nell’ADGI, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. pieno godimento dei diritti civili;

2. non aver riportato condanne penali definitive;

3. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni.

4. essere in linea con gli intenti, i principi e gli obiettivi perseguiti dall’associazione.

Art. 8. Ciascuna socia, per il fatto stesso di aderire all’Associazione, ne accetta lo statuto e il regolamento. Tutte le socie hanno diritto di partecipazione alle assemblee ed hanno diritto di voto purché in regola con il pagamento quota associativa dell’anno in corso.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna le aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi assembleari, amministrativi e gestori, secondo le competenze statutarie.

Art. 9. L’ammissione delle socie avviene su domanda delle interessate.

Le domande di adesione a socia dell’associazione, corredate da idonea documentazione, vanno rivolte al Direttivo Sezionale pro tempore di competenza territoriale, che vaglierà la richiesta alla prima riunione utile e, solo a seguito dell’approvazione da adottare a maggioranza semplice, accoglierà la domanda e la socia potrà così ottemperare al versamento della quota.

Le domande devono essere redatte secondo il modello predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza e corredate di tutti i dati richiesti.

Gli elenchi aggiornati delle socie da parte delle singole sezioni dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale e alla Tesoreria nazionale entro il 31 marzo di ogni anno salvo aggiornamenti trimestrali così come previsti all’artico 5 del Regolamento.

Art. 10. Le aspiranti socie di una stessa città, provincia o circoscrizione di Tribunale possono, se in numero di almeno 5 (socie fondatrici) costituire una nuova Sezione e partecipare in tale veste all’attività sociale.

Le aspiranti socie devono inviare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, redatta secondo il modello predisposto dallo stesso, e corredate di tutti i dati richiesti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza valuta i requisiti e, se rispondenti, costituisce la Sezione che dovrà recepire ed adottare il presente Statuto, e annesso Regolamento.